Fino al 31 gennaio 2023, ai fini dell’identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus COVID-19, a tutti i soggetti in ingresso dalla Cina si applica la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministero della Salute. La disciplina prevede:
- obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o, nelle 48 ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
- in caso di esito positivo del test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente;
- obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di isolamento.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, tali disposizioni non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.
Ordinanza del Ministero della Salute – 28/12/2022
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