È operativa dal 1 giugno fino al 30 settembre l‘ordinanza 62 sul divieto di utilizzo dell’acqua della rete ACEA ATO 2 per scopi diversi da quello potabile. Da giovedì 15 giugno correrà anche il divieto sul territorio comunale di tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, possono provocare incendi boschivi. Anche l’ordinanza 55 del 9 maggio 2023 sarà in vigore fino al 30 settembre.
I prelievi di acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari e per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitano di uso di acqua potabile: servizi pubblici di igiene e decoro urbano, manutenzione del verde pubblico e orti urbani. I cittadini sono chiamati a limitare al minimo necessario l’utilizzo dell’acqua potabile per irrigazione di giardini e attività ludico-ricreative e sportive. Controlli a campione saranno effettuati dal personale ACEA, coadiuato dagli agenti di Polizia locale di Roma Capitale e dalle Forze dell’Ordine.
La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 25 ai 500 euro, ai sensi dell’art- 7-bis del D. Lgs. 267/2000.
Nel provvedimento per prevenire incendi sono previsti una serie di divieti tra i quali: compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria; accendere fuochi per bruciare sterpaglie e residui di vegetazione provenienti da pascoli, prati, colture arboree e terreni abbandonati; usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano braci; compiere altre operazioni che possono creare pericolo di incendio.
Previste anche alcune prescrizioni per enti e privati possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, che devono effettuare operazioni di pulizia o realizzare apposite fasce parafuoco per prevenire l’insorgere e il propagarsi di incendi.
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