La commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio ha approvato la Proposta di legge n. 291 del 15 aprile 2021 concernente: “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”. Il testo verrà trasmesso all’aula consiliare per l’esame definitivo.
Prima del voto finale, la nona commissione ha votato l’articolo 14 (“Disposizioni finanziarie”), così come emendato dalla commissione Bilancio, che aveva semplicemente traslato di un anno il periodo del finanziamento regionale, dal biennio 2022-2023 a quello 2023-2024). La stessa commissione Bilancio aveva invece confermato lo stanziamento di 2,1 milioni di euro.
Il provvedimento si compone di 15 articoli e dispone una serie di interventi al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro, diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo ed elevando il sistema di informazione, comunicazione, controllo e vigilanza in materia. La proposta di legge, inoltre, mira a prevenire i rischi di infortuni e le malattie professionali, nonché a contrastare il lavoro irregolare, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie sul lavoro, a promuovere misure per favorire il benessere organizzativo. Infine, sono previste anche disposizioni per agevolare l’accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale dell’Inail per i tumori correlabili con il lavoro svolto.
Per realizzare gli obiettivi della proposta di legge, è previsto un “Piano strategico regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro” di durata biennale (articolo 4), soggetto ad aggiornamenti anche prima della scadenza, che individuerà gli ambiti, le priorità e i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale. Sono altresì previsti: l’istituzione di una “Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro” (art. 5); un “Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro (art. 10); uno “Sportello per la sicurezza sul lavoro” (art. 11); infine, un “Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (art. 12).