Buongiorno Avvocato Poli volevo cortesemente sapere se occorre necessariamente il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo, in relazione secondo condono Legge 724/94 oppure se in caso di silenzio potrò comunque ottenere un provvedimento tacito di condono.
Gentile lettore le premetto che le regole del secondo condono edilizio ovvero quello del 1994, sono meno stringenti rispetto a quelle del terzo condono del 2003, che in zona vincolata non ammette praticamente opere, tranne le manutenzioni ed i restauri oppure i risanamenti conservativi.Anche nel caso del secondo condono, e soprattutto in zona sottoposta a vincolo come la sua, vanno però rispettate delle regole.
La regolarizzazione degli abusi edilizi come nel suo caso, ovvero per il secondo condono, ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, necessita inderogabilmente del rilascio del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.Solamente dopo il rilascio del parere favorevole ex art. 32 della Legge n. 47/1985 potrà eventualmente iniziare a decorrere il termine per la maturazione del silenzio assenso sul condono. Pertanto, il suo rilascio del titolo richiesto è necessariamente subordinato all’ottenimento dell’atto espresso di assenso asseverante la compatibilità dell’opera rispetto al vincolo esistente e laddove suddetto atto non le venisse mai rilasciato, non si è formerà il provvedimento tacito di condono.
STUDIO LEGALE
Avv. ANTONIO POLI
Componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI
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