Il Consiglio regionale del Lazio, riunitosi ieri in seduta ordinaria, ha approvato con 24 voti favorevoli, 5 contrari e 7 astenuti la proposta di legge regionale n. 274 dell’ 1 febbraio 2021, concernente: Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche.
La legge, composta di 46 articoli più uno, il 23 bis, aggiunto da un emendamento, intende favorire il rilancio del turismo nella regione. Otto gli articoli modificati prima della approvazione da appositi emendamenti. La maggior parte riguardavano adeguamenti formali, ma alcuni vertevano su temi specifici, come ad esempio quello all’articolo 43 che affida ai comuni la vigilanza sulle professioni turistiche. Due emendamenti all’articolo 12 riguardano il ruolo delle Pro Loco. L’articolo aggiuntivo istituisce una banca dati delle strutture ricettive.
Visti i cambiamenti del contesto socioeconomico rispetto al momento della promulgazione della legge 13/2007 sul Turismo, inclusi gli effetti della pandemia negli ultimi due anni, è risultato necessario adeguare il quadro normativo con queste modifiche che, oltre ad abrogare una serie di articoli, sopprimono l’Agenzia regionale del Turismo e istituiscono al suo posto una direzione regionale preposta al coordinamento e alla gestione delle attività amministrative e tecniche di competenza regionale in materia di turismo.
La legge tiene inoltre conto della riforma delle province e del Codice del Terzo settore; è conferita a Roma Capitale l’attuazione di progetti specifici, gli uffici IAT sono sostituiti dai “servizi di informazione e accoglienza turistica”, vengono innovate le funzioni dell’Osservatorio del turismo. Un articolo introduce “una novità”: il codice identificativo degli alloggi e delle strutture ricettive al fine del contrasto all’abusivismo, sempre a tal fine sono inasprite le sanzioni amministrative che verranno irrogate dai comuni, le cui somme verranno introitate dai comuni stessi a fini turistici. Ai fini dei controlli, i corpi di polizia locale potranno stipulare convenzioni con i corpi di polizia provinciale.
La legge pone l’attenzione, fra l’altro, allo sviluppo dei sistemi turistici regionali, allo sviluppo e consolidamento del brand e dell’immagine del sistema turistico regionalee alla formazione in materia turistica, al turismo giovanile per i disabili ma anche per gli anziani e a tutte le forme di turismo. La nuova normativa regionale consente ora di operare anche solo su internet: le agenzie di viaggi e turismo, sono tali anche se esercitano esclusivamente sul web, e se hanno una sede, potranno fornire servizi complementari. Queste imprese e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso il comune competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento, nonché è prescritto l’elenco dei direttori tecnici.
È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, anche l’elenco delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati che operano in modo continuativo nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali.