
Con il Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per tutti i cittadini italiani e stranieri dai 50 anni in su, residenti o soggiornanti in Italia. L’obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022.
I cittadini inadempienti riceveranno una sanzione amministrativa pari a 100 euro, attraverso apposita notifica (“Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”) inviata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate. In particolare, la sanzione si applica per i soggetti che:
- alla data dell’1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dall’1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- a decorrere dall’1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle Certificazioni verdi Covid-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Dalla ricezione della notifica, i cittadini avranno dieci giorni per presentare alla propria ASL di appartenenza la documentazione idonea al fine di ottenere l’annullamento della sanzione. La documentazione dovrà permettere di verificare le eventuali esenzioni alla vaccinazione, la necessità di differimento della vaccinazione o il mancato riconoscimento in Italia della vaccinazione eseguita all’estero.
Per richiedere l’annullamento della sanzione, i cittadini residenti nella ASL Roma 6 potranno inviare tutta la documentazione all’indirizzo pec servizio.protocollo@pec.aslroma6.it, o all’ufficio protocollo aziendale sito in Borgo Garibaldi 12 o tramite raccomandata.
La documentazione inviata dovrà essere il più completa possibile e includere anche: il proprio Codice Fiscale, l’Identificativo di Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, il proprio documento d’identità, un recapito telefonico e una email. Non saranno prese in carico le richieste pervenute senza questi dati.
Tale documentazione dovrà inoltre essere inviata, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso le modalità riportate nella pagina dedicata:
Home – Per saperne di più – Inosservanza dell’obbligo vaccinale – Procedimento sanzionatorio (agenziaentrateriscossione.gov.it).
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Credit: www.aslroma6.it