In attuazione delle recenti disposizioni del Governo con DPCM del 3 novembre e dell’ordinanza del Ministro della Salute, il Sindaco ha emesso la conseguente ordinanza n. 323 del 6 novembre 2020 che dispone:
- l’apertura delle attività dei servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a
partire dalle ore 05,00 e la chiusura entro le ore 18,00 in caso di consumo al tavolo, o entro le
ore 22.00 in caso di ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze. Resta consentita la consegna a domicilio di alimenti e bevande nel rispetto delle norme
igienico sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto; - l’apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive a partire dalle ore 7,00 e la
chiusura entro le ore 22,00 (fatta esclusione delle farmacie e parafarmacie). Rimangono chiusi
nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri
commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti
vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa statale, regionale, comunale
citata in premessa, in particolare:
a) l’obbligo per le attività commerciali al dettaglio di assicurare, oltre alla distanza
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, come
previsto dall’art. 1, c. 9, lett. dd), Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. Serie Generale n.
265 del 25-10-2020;
b) il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore
18,00;
c) l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto durante l’intera giornata, come
previsto dall’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 02 ottobre 2020, n. Z00062;
d) l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di
persone ammesse contemporaneamente nel locale;
e) l’adozione delle Linee guida per la riapertura allegate alla Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio 20 giugno 2020, n. Z00048 (consultabili sul sito Ufficiale della Regione Lazio,
all’indirizzo: http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00048_20_06_2020.pdf ) - il divieto di sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi. Pertanto non si svolgerà
l’edizione 2020 della tradizionale Fiera di San Clemente. - la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le
attività riabilitative o terapeutiche; - la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, anche se svolte
all’interno di locali adibiti ad attività differente; - la sospensione di tutti gli spettacoli aperti al pubblico;
- la sospensione delle attività presso sale da ballo, discoteche e locali assimilati;