Buongiorno Avvocato, sono proprietario di un immobile a cui ho apportato delle piccole modifiche interne in maniera irregolare. In particolare trattasi della realizzazione di due tramezzi e di un soppalco. Vorrei sapere se secondo lei potrò regolarizzare dette opere con il nuovo “Condono Edilizio 2024” di cui si parla tanto in questi giorni? Grazie.
Caro Lettore, il 04 Aprile 2024 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del Ministro Matteo Salvini si è tenuto il terzo appuntamento di un percorso finalizzato alla riforma del Testo Unico dell’Edilizia.
La finalità di detto incontro è stata quella di privilegiare il metodo di semplificazione delle singole norme, e di elaborare un nuovo Piano Casa che favorisca anzitutto la rigenerazione urbana e la nuova costruzione di abitazioni a costi contenuti per una platea ampia di soggetti.Al tavolo si sono ritrovati molti Enti, Associazioni di Categoria, Ordini professionali e Istituti di credito in grado di svolgere, ciascuno per la propria parte, un ruolo rilevante nei processi di sviluppo del comparto delle costruzioni.
Il punto nodale dell’incontro ha riguardato appunto la riforma e semplificazione delle norme in materia di edilizia che consentirebbero di superare una serie di criticità che oggi caratterizzano il sistema della domanda e dell’offerta di alloggi. In particolare, l’Ufficio legislativo della Ministero ha indicato la necessità di mettere in atto interventi di breve termine e di lungo termine.
Nel primo caso e nel caso che a lei interessa, ovvero nel breve termine, la priorità, è rappresentata da una semplificazione delle norme che consentirebbero di superare, rispettando sempre criteri di sicurezza e l’interesse generale, lievi difformità esterne o interne delle singole unità immobiliari e degli edifici.
Nel secondo caso invece nel lungo periodo, il Ministero Infrastrutture e Trasporti intende arrivare ad un riordino sostanziale e complessivo del TU per l’Edilizia. Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata prestata alla classificazione delle difformità lievi, che non pregiudicano la sicurezza degli edifici e l’interesse collettivo ma che molto spesso si rivelano, nel quadro normativo attuale talvolta contraddittorio, difficili da superare facendo sì che le unità immobiliari non siano assoggettabili né a compravendita né a locazione.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha predisposto un documento che si concentra su una “più spedita” sanabilità di alcune modifiche strutturali entro definiti limiti volumetrici, fatte salve sempre le condizioni di sicurezza dell’edificio, sulla possibilità di dichiarare legittimo un immobile costruito prima del 1 settembre 1967 con difformità, rispetto al progetto originale, relative alla planimetria o alla distribuzione interna degli spazi o a lievi modifiche della sagoma, sul superamento della cosiddetta doppia conformità nelle sanatorie, classificando come sanabili le opere eseguite senza titolo autorizzativo se conformi alla disciplina edilizia e urbanistica in vigore all’epoca di realizzazione dell’opera stessa e se dal punto di vista strutturale sottoposte a verifiche e collaudo da parte di professionista abilitato.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha elaborato un documento al fine di individuare e classificare con chiarezza ciò che dal punto di vista prettamente tecnico rientra nella categoria di “difformità lieve”, dando sempre priorità al rispetto del criterio di sicurezza della struttura dell’immobile su cui si è intervenuti. Auspicio è quindi che, sulla base di questa classificazione, il legislatore proceda ad una razionalizzazione e semplificazione di norme già esistenti che consentono di eliminare già oggi queste difformità ma che in alcuni Comuni richiedono tempi lunghissimi dovuti a colli di bottiglia nei flussi di lavoro o a procedure ridondanti e non alla complessità tecnica della pratica.
L’obiettivo del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello di razionalizzare il corpus normativo in materia, semplificando il lavoro degli Enti locali, garantendo comunque la sicurezza degli edifici, immettendo nel mercato (con finalità di locazione o compravendita) immobili che non possono essere oggetto di negoziazione proprio per difformità lievi. E’ importante ribadire, caro Lettore, che si parla di difformità minime che sono ben altra cosa dall’abuso edilizio.
Ritengo pertanto, alla luce di quanto leggo in domanda, che Lei con l’ausilio di un tecnico (Geometra, Ingegnere e/o Architetto) a cui le consiglio di rivolgersi tempestivamente, potrà verificare se le modifiche apportate nel tempo nel suo immobile, ovvero “tramezzi” e “soppalco” potranno rientrare per entità e tempistica nelle “lievi modifiche” di cui si parla tanto oggi per la prossima regolarizzazione.
STUDIO LEGALE
Avv. ANTONIO POLI
Componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI
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